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Legislazione Archeologica |
Legge 7 marzo 2001, n. 78
"Tutela del patrimonio storico della
Prima guerra mondiale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001
Art. 1. (Principi generali)1. La Repubblica riconosce il valore storico e
culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il
restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a
entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti
militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e
sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e
tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni
belliche.
3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono
avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o
d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4
novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul
suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e
storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n.490, di seguito denominato "testo unico".
Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)1. Possono provvedere direttamente agli
interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro,
gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in
conformità alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze,
regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i
loro consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 è richiesta solo
quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I
del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui
all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia
di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della
difesa e del Ministero delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli
interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione
delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione,
corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare
del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla
Soprintendenza competente per territorio.
Art. 3. (Compiti dello Stato)1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli
interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate
operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai
fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo
2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero
per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse
destinate a tali finalità:
a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le
ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle
cose di cui all'articolo 1;
b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate
dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari,
preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative
degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai
sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui
all'articolo 8;
f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi
pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al
fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso
prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e
la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su
quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori
onorari.
2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività
culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il
patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento,
escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato
stesso.
4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i
beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per
quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare,
esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai
citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa.
5. Il Comitato definisce:
a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);
c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1,
lettera e);
d) il programma di cui al comma 1, lettera f).
6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa)1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle
risorse destinate a tali finalità:
a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2,
comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare
mediante l'impiego delle Truppe alpine;
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero
per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli
obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha
carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della
Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli
periferici.
Art. 6. (Competenze del Ministero degli affari esteri)1. Nei limiti delle risorse destinate a tali
finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il
Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della
difesa, promuove e coordina:
a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul
fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui
all'articolo 1;
b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative
all'estero;
c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti
pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca
storica sulla Prima guerra mondiale.
Art. 7. (Competenze delle regioni)1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie
di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e
in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:
a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2,
comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle
priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici
definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la
creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo
svolgimento di attività formative e didattiche;
b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla
lettera a);
c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti
mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e
delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle
stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge
30 novembre 1989, n.386.
Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi)1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per
gli interventi di cui allo stesso comma.
2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza
competente per territorio:
a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto
di assenso del titolare del bene;
b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di
conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto
dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale
dei lavori;
c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle
risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del
contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il
Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A
tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 4, nonché
del complesso delle richieste presentate e dei contributi già
erogati al richiedente da altri soggetti
pubblici.
Art. 9. (Reperti mobili e cimeli)1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al
fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore
storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei
citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del
comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del
ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la
provenienza.
Art. 10. (Sanzioni)1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di
manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a),
b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o
il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di
esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche
materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca
diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e
l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9
è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire un milione.
Art. 11. (Norme di spesa e finali)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di
lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.
3. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno
quindicinale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno
2001.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono
autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del
bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica
l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali sono determinati criteri e modalità per
l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da
parte dei soggetti beneficiari e i controlli.
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei
limiti delle risorse di cui al presente articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse
disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni
e le attività culturali ai progetti già predisposti e relativi alle
zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del
1916-1917 sugli altopiani vicentini.
Art. 12. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1,
pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e
3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015,
si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali;
b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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